Lesioni causate da un gruppo di animali: come valutare le responsabilità dei soggetti che impiegano le singole bestie
Qualora l’evento lesivo sia prodotto da una pluralità di animali appartenenti a proprietari (od utilizzatori) diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva operano nei confronti di tutti i soggetti che impiegano i singoli animali
In materia di responsabilità per danni cagionati da animali, qualora l’evento lesivo sia prodotto da una pluralità di animali appartenenti a proprietari (od utilizzatori) diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva operano nei confronti di tutti i soggetti che impiegano i singoli animali, a patto, però, che il danno sia riconducibile all’azione del gruppo inteso come entità indistinta. In tale ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto è ascrivibile al gruppo di animali, nel suo complesso, mentre i singoli fruitori possono liberarsi provando l’estraneità dei propri animali al fatto dannoso.
Qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animali determinati, risponde unicamente il relativo proprietario (od utilizzatore) esclusivo, restando a carico del danneggiato l’onere di provare il nesso eziologico e la relazione qualificata tra l’animale e il soggetto o anche un ruolo, da parte di quest’ultimo, di effettiva ingerenza nella organizzazione dell’attività di fruizione delle utilità rese dall’animale.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 23026 del 10 luglio 2026 della Cassazione) alla luce dell’azione risarcitoria – respinta in maniera definitiva – proposta dal proprietario di un gregge di pecore prese d’assalto da numerosi cani, coinvolti in una battuta di caccia al cinghiale.
In sostanza, il proprietario del gregge ha agito contro i componenti delle due squadre di caccia coinvolte e contro le rispettive compagnie assicurative, chiedendo un risarcimento danni pari a quasi 380mila euro.
A giustificare la corposa richiesta di ristoro economico, alcuni numeri, secondo il proprietario del gregge: l’evento incriminato causò la morte immediata di numerosi capi (sessantadue pecore, ventuno arieti e duecentodiciannove agnelli), l’abbattimento forzato di altri centonovantuno ovini per le lesioni subite, l’aborto di centoventisei pecore, con conseguente drastica riduzione della produzione di latte.
Per maggiore chiarezza, viene osservato che la qualità di utilizzatore dell’animale presuppone l’esercizio di un effettivo potere di governo e controllo sull’animale, non essendo configurabile un uso congiunto in capo ai partecipanti ad una attività comune – quale la caccia in squadra – in difetto di una diretta e concreta disponibilità degli animali medesimi.
Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di merito, l’istanza risarcitoria va respinta, in quanto non è stato dimostrato il nesso causale tra l’attività dei cacciatori e il danno lamentato dal proprietario del gregge. In particolare, non è stata fornita prova dell’identità dei singoli cani aggressori né della loro appartenenza specifica ai membri delle squadre di caccia poste, tra virgolette, sotto accusa.
Decisiva la circostanza della mancata prova della precisa identificazione, prima ancora della prova dei fatti avvenuti, della proprietà (o della detenzione) dei cani. Difatti, non è stata raggiunta la prova che i cani responsabili dell’aggressione appartenessero o fossero comunque nella disponibilità dei componenti delle squadre di caccia poste sotto accuse. Esclusa, di conseguenza, la configurabilità di una responsabilità per danni cagionati da animali, in difetto di prova circa la relazione di custodia o di utilizzazione degli animali in capo ai cacciatori evocati in giudizio. Esclusa, infine, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della responsabilità solidale, non risultando dimostrata una condotta congiunta causalmente rilevante né la riconducibilità dell’evento ad una attività comune esercitata dalle squadre di caccia.
Respinta la tesi, proposta dal danneggiato, secondo cui la partecipazione ad una battuta di caccia in squadra determinerebbe in capo a tutti i componenti la qualità di utilizzatori dei cani, con conseguente responsabilità solidale per i danni da questi arrecati.
Su questo fronte, difatti, Codice Civile alla mano, la responsabilità per danno cagionato da animali presuppone l’esistenza di una relazione qualificata di proprietà o di uso dell’animale in capo al soggetto chiamato a rispondere del danno, relazione la cui prova incombe sul danneggiato.
Il meccanismo di solidarietà passiva presuppone l’accertamento di due elementi cardine: da un lato, l’identificazione del nesso causale, in quanto spetta al danneggiato provare il rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo; dall’altro lato, la qualità di utilizzatore, in quanto la responsabilità per danni cagionati da animali grava su chi esercita un effettivo potere di governo e controllo sull’animale.
Analizzando la vicenda in esame, entrambi i suddetti elementi sono stati motivatamente esclusi: per quanto concerne la sussistenza del nesso causale, si è rilevato che le testimonianze, parlando genericamente di cani da caccia, non avevano consentito di identificare con precisione né i singoli animali aggressori, né la loro appartenenza specifica ai membri di una o dell’altra delle squadre sotto accusa; per quanto concerne la qualità di utilizzatore, si è escluso che la mera appartenenza alla squadra di caccia (o la partecipazione alla caccia) possa conferire automaticamente ad ogni cacciatore la qualità di custode o di utilizzatore della muta, la quale risponde ai comandi dei soli conduttori.
Per quanto concerne l’utilizzazione rilevante nell’ottica della responsabilità per danni cagionati da animali, essa non si identifica con la mera fruizione mediata dell’attività altrui o con l’utilità che il soggetto tragga dall’impiego dell’animale, ma presuppone un rapporto almeno indiretto, ma effettivo, di governo e controllo su di esso, tale da consentire di incidere sul suo comportamento. Ne consegue che la partecipazione ad una battuta di caccia organizzata non vale, di per sé sola, a configurare un uso congiunto degli animali in capo a tutti i componenti della squadra, allorché, come nella specie, gestione e conduzione della muta risultino non attribuite a tutti indistintamente (e pure soltanto indirettamente) i partecipanti, ma riservate a specifici soggetti, rispetto ai quali soltanto, allora, può predicarsi una relazione qualificata.