Concordato preventivo: come si configura la continuità indiretta

In sostanza, la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, deve riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale

Concordato preventivo: come si configura la continuità indiretta

Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindi strettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 22931 dell’8 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla possibile omologazione del concordato preventivo proposto da una ‘s.r.l.’ in liquidazione.
Accertate le tappe principali della vicenda: a fine aprile 20213 la società è stata messa in liquidazione e ha poi concesso in affitto due distinti rami d’azienda a due differenti compagini societarie. A maggio di quell’anno, però, la società in liquidazione ha presentato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo la cui omologazione è stata respinta in via definitiva dalla Cassazione.
Successivamente, dopo aver trasferito la propria sede, nel settembre 2022 la ‘s.r.l.’ in liquidazione ha presentato nuovo ricorso, proponendo un concordato con continuità diretta e indiretta con versamento di finanza esterna da parte di una delle due società affittuarie. Ma a stoppare tale ipotesi sono stati INPS e Agenzia delle Entrate, lamentatisi della carenza di continuità e della scorretta formazione delle classi ai fini della omologazione trasversale applicata dal Tribunale.
Decisiva la constatazione che, per quanto riguarda la continuità diretta, essa non era sussistente ma meramente promessa, inoltre era (esclusivamente) finalizzata al realizzo delle proprie rimanenze di pezzi di ricambio per autoveicoli esistenti presso il proprio magazzino e al commercio all’ingrosso dei medesimi materiali, con un margine netto da destinare al soddisfacimento dei creditori pari 10mila euro. Ed è risultato, peraltro, che i lavoratori dipendenti erano già stati trasferiti alle conduttrici con i due contratti di affitto di azienda e che la ‘casa madre’ aveva già da tempo revocato alla società i mandati a vendere.
In sostanza, si è trattata di una mera attività di liquidazione dell’attivo, cui il debitore ha dato una parvenza di attività di gestione in continuazione. D’altro canto, si rileva pure che lo stato formale di liquidazione dell’imprenditore risulta incompatibile con la possibilità di predisporre un piano di concordato con continuità aziendale diretta.
Per quanto riguarda la porzione di continuità indiretta, invece, si è rilevato che un affitto stipulato molto in anticipo rispetto al concordato, quindi strumentalmente e cronologicamente slegato da esso, non può giovarsi dei benefici propri della disciplina della continuità. Peraltro, si è accertato che le società affittuarie hanno conseguito ricavi cospicui grazie alla gestione delle aziende affittate, mentre la società in liquidazione non è riuscita in alcun modo a risanare la propria situazione patrimoniale con i proventi dell’affitto, tanto meno a soddisfare ancorché parzialmente i propri creditor.
In questo quadro, poi, vi è un ulteriore dettaglio: è emerso un chiaro collegamento tra la società in liquidazione e le società affittuarie, dovendosi configurare la messa a disposizione di finanza esterna quale sostanziale pagamento del valore delle quote della società in liquidazione e, quindi, in definitiva, dell’azienda, e il prezzo di cessione è stato pagato istantaneamente dal terzo acquirente, e non attraverso i flussi di cassa generati per dieci anni dall’esercizio dell’azienda.
Per i giudici, quindi, la cessione così confezionata appare lesiva degli interessi dei creditori in quanto essa ha le caratteristiche tipiche della cessione cosiddetta ‘blindata’: l’acquirente si è già reso percettore dei proventi della gestione dell’azienda per un lungo periodo, corrispondendo canoni che rispetto al valore aziendale – come oggettivamente rappresentato, per un solo ramo di azienda, dal previgente contratto di affitto – risultano fuori mercato, mentre l’esistenza di un decennale contratto di affitto sulla base del quale gli affittuari hanno potuto conformare a loro piacimento l’attività di impresa è evidentemente idoneo a scoraggiare qualsiasi concorrente.
Tirando le somme, la proposta di concordato va qualificata come liquidatoria, derivando da ciò la sua inammissibilità per mancanza dei requisiti di legge in ordine al soddisfacimento in misura minima del ceto chirografario, con conseguente revoca della omologa.
Decisivo il richiamo al ‘Codice della crisi d’impresa’, che afferma che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
Nella vicenda in esame è stata prospettata, da un lato, una parziale continuità diretta, in realtà inesistente e di carattere puramente liquidatorio, trattandosi della mera rivendita di ricambi di magazzino ormai risalenti e sostanzialmente di valore residuo irrisorio, mentre, per quanto riguarda la porzione di continuità indiretta, essa è stata fondata dalla debitrice su contratti di affitto risalenti all’aprile del 2013, di circa dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di concordato.
A tal proposito, poi, occorre rilevare che il ‘Codice della crisi d’impresa’ non ha ammesso una continuità indiretta fondata su contratto di affitto tout court, bensì su una prosecuzione oggettiva dell’attività che – pur mediata dalla stipula in favore di terzi del contratto di affitto d’azienda – veda ricorrere una stretta funzionalità fra quest’ultimo strumento negoziale e la stessa proposta concordataria, essendo perciò necessario che il contratto dia conto della proposta in preparazione in vista dell’imminente presentazione del piano o, almeno, che vi sia un collegamento anche cronologico stretto fra l’accordo di godimento in favore del terzo e la presentazione della proposta, che nel caso di specie manca in modo evidente. Illogico sostenere che si possa fare riferimento a qualunque contratto d’affitto privo di funzionalità, in quanto , da un lato , si ammetterebbe una latitudine evanescente della continuità indiretta, cioè tale da sottrarre la cessione finale dell’azienda a qualunque meccanismo di competitività, e, dall’altro, si tratta di una previsione di chiusura che non può valere a soppiantare i requisiti richiesti nei casi di continuità indiretta precedentemente previsti in modo specifico, giacché tale opzione ermeneutica varrebbe a svuotare di significato la stessa formulazione della casistica: se la norma ha richiesto la previsione di un contratto di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, la clausola di chiusura non può negare ciò che la norma ha precedentemente richiesto. Così, essa potrà riguardare casi diversi, da accertare in concreto, ugualmente collegati funzionalmente con la proposta di ristrutturazione, non già fondati su contratto di affitto privo di funzionalità con la proposta concordataria, in quanto ciò equivarrebbe non a delineare una continuità fondata su un titolo diverso dai precedenti, ma a sopprimere un requisito che la medesima norma ha preteso proprio per lo stesso titolo (cioè il contratto di affitto d’azienda funzionale).
Non vi è perciò alcuna violazione in diritto nella conclusione operata a fronte della vicenda in esame, laddove invece l’assenza di collegamento funzionale fra i contratti stipulati nell’aprile 2013 e la proposta del settembre 2022 costituisce l’esito di un accertamento di fatto.
Mancando una effettiva continuità aziendale alla data di deposito della proposta e del piano concordatari, la decisione risulta in linea col principio secondo cui la causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l’accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali.
Chiaramente, la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, deve riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità e alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali; la conservazione di questa identità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui, ad esempio, il tipo d’impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’utilizzo, almeno in parte, della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell’attività). Del resto, la formulazione del ‘Codice della crisi d’impresa’ muove dalla considerazione, da un lato, che la legge fallimentare non prevedeva espressamente l’ipotesi del concordato fondato su contratto di affitto d’azienda e che, dall’altro, il legislatore ha, appunto, adottato un concetto di necessaria funzionalità volto a circoscrivere l’impiego del contratto d’affitto quale strumento essenziale per la realizzazione dell’operazione di turnaround aziendale, secondo una logica che non può che riguardare anche, come anticipato, la formula di chiusura della continuità a qualunque altro titolo.
In sostanza, la funzionalità si fonda su un criterio di effettività, concretezza e coincidenza temporale che connota la stessa conclusione del contratto d’affitto in collegamento con una soluzione della crisi ed una proposta di ristrutturazione sufficientemente individuata, che, viceversa, non può essere recuperata ex post, valorizzando contratti conclusi – come nella vicenda in esame – quasi dieci anni prima del deposito della domanda, senza alcun riferimento alla specifica crisi aziendale o agli obblighi previsti nel piano concordatario in concreto poi presentato. Tale funzionalità necessaria non può che riguardare anche la continuità fondata su ogni altro titolo.

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