Aborto non condiviso col compagno: ciò non basta per revocare le donazioni fatte dall’uomo alla donna

Fondamentale l’assenza di prove che la decisione della donna manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali dell’uomo

Aborto non condiviso col compagno: ciò non basta per revocare le donazioni fatte dall’uomo alla donna

In materia di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge sull’aborto, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione, come prevista dal Codice Civile.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 14567 del 16 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione con cui un uomo ha chiesto la revocazione, per ingiuria grave, di due donazioni, ad oggetto le due metà indivise di un appartamento ad uso abitazione, con autorimessa, da lui effettuate in favore della compagna per consolidare il loro legame.
In sostanza, l’uomo ha dedotto, tra le altre cose, di non aver acconsentito, a seguito delle due donazioni, alla richiesta della compagna di gestire il suo conto corrente e che, dinanzi a tale rifiuto, la donna, in stato interessante, si è determinata ad abortire, malgrado il desiderio di paternità da lui manifestato, senza coinvolgerlo in alcun modo nella decisione di interrompere la gravidanza.
Favorevoli all’uomo le valutazioni compiute dai giudici di merito, per i quali, in sostanza, è legittima la revocazione delle due donazioni, poiché la determinazione della donna di interrompere la gravidanza senza coinvolgere nella relativa decisione il compagno, nonostante il desiderio di paternità da lui manifestato, può qualificarsi, in quanto espressione di mancanza di riconoscenza e di malanimo nei confronti dell’autore delle donazioni, come ingiuria grave.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali annotano, innanzitutto, che i due atti di donazione immobiliare sono intervenuti prima che la donna, avente già una figlia nata da una precedente relazione, avesse notizia della gravidanza, per cui quegli atti non erano specificamente connessi alla circostanza che ella avrebbe potuto dare alla luce un figlio dell’autore delle donazioni.
Chiara la delicata questione sul tavolo: è possibile o meno qualificare in termini di ingiuria grave, rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, Codice Civile alla mano, il comportamento della donna che abbia deciso di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno di tale scelta?
Per i giudici di Cassazione non ci sono dubbi: deve escludersi che simile decisione, avulsa dalla situazione di fatto in cui tale determinazione è maturata, sia sufficiente ad integrare l’ingiuria grave intesa quale causa di revocazione delle donazioni, dovendo essa accompagnarsi con la prova di ulteriori specifiche circostanze idonee a farla apparire come espressiva di un vero e proprio disprezzo nei confronti del donante.
In questa ottica viene richiamato il principio secondo cui l’ingiuria grave richiesta dal Codice Civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante e deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente, di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine, precisano i giudici di Cassazione, è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, la decisione della donna integra un comportamento che, in quanto non accompagnato da modalità di esercizio disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il padre naturale del concepito, da solo, non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingiuria grave, chiosano i magistrati di Cassazione, anche perché la decisione di interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante, e non richiede il consenso del padre del nascituro, e, difatti, la legge attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito nella determinazione relativa all’eventuale interruzione della gravidanza, ed anche tale previsione legislativa non è lesiva del principio di uguaglianza tra i coniugi posto a base del matrimonio, peraltro neppure invocabile in un’ipotesi, come quella in esame, di mera convivenza, in cui può valere solo il principio di uguaglianza tra i sessi.
Pertanto, se la donna ha esercitato, come nella specie, una facoltà riconosciutale dalla legge, senza violare alcun obbligo giuridico, dalla sola sua autonoma determinazione d’interruzione volontaria della gravidanza, senza coinvolgere il padre del concepito nella relativa decisione, non può essere derivata alcuna ingiuria grave nei confronti del donante, perché a tal fine sarebbe stato necessario provare, da parte del donante, il compimento di ulteriori atti da parte della donataria che fossero espressivi, come già detto, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto alla dignità del donante e che fossero quindi espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

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