Sito inquinato: l’ordine di bonifica non può riguardare il mero proprietario dell’area

In generale, l’ordine di esecuzione di interventi su aree inquinate, ivi incluse le misure meno invasive come quelle volte a predisporre uno studio di analisi dei rischi sanitario e ambientale, può essere adottato, conformemente al principio “chi inquina paga”, solo nei confronti del responsabile dell’inquinamento e non anche rispetto al mero proprietario dell’area

Sito inquinato: l’ordine di bonifica non può riguardare il mero proprietario dell’area

Illegittimo l’ordine di bonifica e di messa in sicurezza di aree inquinate emesso nei confronti del proprietario dell’area non responsabile delle condotte inquinanti.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 6152 del 31 luglio 2026 del Consiglio di Stato), i quali hanno, di conseguenza, ‘censurato’ la posizione del Ministero dell’Ambiente, che aveva chiesto ad una società, proprietaria di un’area di oltre 75.000 metri quadrati ricompresa nel sito di interesse nazionale ‘Venezia - Porto Marghera’, di fare la propria parte nel contesto del procedimento di bonifica avviato dal Ministero nel 2004, parte consistente dapprima nella redazione del piano di caratterizzazione e, successivamente, in interventi di messa in sicurezza e bonifica, per l’appunto.
In generale, l’ordine di esecuzione di interventi su aree inquinate, ivi incluse le misure meno invasive come quelle volte a predisporre uno studio di analisi dei rischi sanitario e ambientale, possono essere adottati, conformemente al principio “chi inquina paga”, solo nei confronti del responsabile dell’inquinamento e non anche rispetto al mero proprietario dell’area, proprietario che, non essendo responsabile delle condotte che hanno causato l’inquinamento, può scegliere se procedere volontariamente alla luce della richiesta avanzata dall’amministrazione.
Per i giudici non ci sono dubbi: la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal Ministero dell’Ambiente non può essere condivisibile.
In generale, al fine di poter imporre al proprietario di un’area non responsabile dell’inquinamento qualunque tipo di attività, compresa l’effettuazione di una caratterizzazione e di un’analisi dei rischi sanitario e ambientale insistente sull’area sospettata di inquinamento, è necessario, in virtù del principio di legalità, che il potere dell’amministrazione si fondi su una specifica norma che la abiliti a imporre l’effettuazione di tali attività.
Analizzando il caso specifico, il Ministero non ha chiarito quale sarebbe la norma che consentirebbe di imporre al proprietario la predisposizione di una nuova versione della ‘Analisi di rischio sanitario e ambientale’, in quanto sia l’eventuale ordine di bonifica, che le misure di messa in sicurezza che ne potrebbero derivare, in realtà presuppongono sempre la responsabilità del proprietario dell’area, nella fattispecie, pacificamente insussistente come già accertato dal Tar nel 2015.
Peraltro, normativa alla mano, l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare, mentre il proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica.
Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo. Pertanto, non è configurabile, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’area inquinata e, quindi, l’obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato.
Di conseguenza, l’amministrazione può imporre interventi sull’area inquinata (o potenzialmente tale) nei confronti del responsabile dell’inquinamento, mentre non può imporre, neanche misure meno invasive, come quelle volte a predisporre uno studio di analisi dei rischi sanitario e ambientale, al proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento, che può scegliere se procedere volontariamente nel senso chiesto dall’amministrazione.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, anche le misure di messa in sicurezza presuppongono, comunque, la responsabilità del proprietario in relazione all’inquinamento.
Tirando le somme, non può, l’amministrazione, imporre l’integrazione di uno studio di analisi dei rischi sanitario e ambientale se il proprietario dell’area interessata non responsabile dell’inquinamento non si offre di procedere in tal senso volontariamente.
Del resto, la normativa dispone che il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall’autorità competente, ma soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.
Dunque, al proprietario non responsabile può essere solo chiesto di rimborsare all’amministrazione le spese per gli interventi che hanno comportato un aumento di valore della sua proprietà in virtù evidentemente del principio di ingiustificato arricchimento.

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