Recesso del socio: necessaria la presa di posizione del consiglio di amministrazione
Passaggio fondamentale per rendere efficace e produttivo il recesso da parte del socio
In materia di società cooperative, il recesso del socio esercitato alla luce del Codice Civile costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deve intervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti. Laddove, al contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto di sessanta giorni, allora gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta, al quale deve attribuirsi natura decadenziale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25137 dell’8 settembre 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al recesso di alcuni soci da un consorzio.
In generale, il diritto di recesso del socio cooperatore è disciplinato dal Codice Civile che lo ammette nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo e ne vieta l’esercizio parziale.
Per quanto concerne la specifica vicenda, va tenuto presente che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, e gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Infine, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
La norma, quindi, prevede l’obbligo in capo agli amministratori di esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e, qualora non ne sussistano i presupposti, di darne immediata comunicazione al socio che può rivolgersi in opposizione al Tribunale.
In sostanza, gli amministratori hanno un potere di apprezzamento vincolato all’esistenza dei presupposti di legge ossia alla integrazione delle cause che legittimano l’exit a termini di legge e di statuto e, dunque, non certo un potere discrezionale puro o arbitrario. Conseguentemente, il potere loro attribuito non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto ingiustificato a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, in quanto una simile conclusione, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buonafede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso.
Quanto alla incidenza del provvedimento che gli amministratori sono tenuti a rendere sull’efficacia del recesso di un socio cooperatore, va ribadito che, in tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest’ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio. Pertanto, in caso di inerzia dell’organo societario, risulta applicabile il Codice Civile, secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia.
Ciò posto, se appare condivisibile la qualificazione del recesso come atto unilaterale, è necessario dovere operare talune precisazioni in ordine alla ipotesi in cui gli amministratori non provvedano nel termine loro assegnato ad esaminare la dichiarazione di recesso e a comunicare il loro provvedimento.
Non vi è dubbio che il recesso costituisca un atto unilaterale del socio, che manifesta la propria volontà di uscire dalla compagine societaria, corrispondente ad un diritto potestativo a lui attribuito dalla legge o dallo statuto sociale.
Se, in via generale, il recesso può definirsi un atto unilaterale, occorre poi individuare il momento in cui esso assume efficacia, producendo così lo scioglimento, limitatamente al recedente, del rapporto sociale. E su tale punto la disciplina delle società cooperative va a distinguersi da quella generale delle società di capitali. Per queste ultime, infatti, si è affermato che, in tema di società per azioni, il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società.
E il legislatore ha espressamente individuato le ipotesi, di carattere eccezionale, in cui al recesso è assegnata una efficacia non immediata e, tra queste, ha specificatamente indicato il recesso dalle società cooperative, proprio in quanto il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Ciò posto, la necessità – oggi normativamente prevista – di un intervento valutativo del consiglio di amministrazione della cooperativa non configura una accettazione contrattuale, perché la legittimità del recesso deriva dalla corrispondenza della dichiarazione resa dal socio ad una delle ipotesi di recesso normativamente o statutariamente previste, in presenza delle quali il socio è titolare, come più volte detto, di un diritto potestativo all’exit. L’intervento del consiglio di amministrazione, dunque, non implica il raggiungimento di un accordo negoziale tra la società ed il recedente in ordine alla fuoriuscita di quest’ultimo dalla compagine sociale: esso ha la funzione, in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti, di consentire lo spiegarsi degli effetti del recesso.
Occorre, però, chiedersi quando possa acquisire efficacia il recesso in caso di ritardo o di inerzia nel provvedere da parte del consiglio di amministrazione: e va da sé che la risoluzione di tale problema implichi una corretta qualificazione giuridica del termine di sessanta giorni previsto dal Codice Civile.
Ebbene, muovendo dalla considerazione che sugli amministratori della società cooperativa grava un ‘potere dovere’ di esaminare la legittimità o meno della dichiarazione di exit, si giunge necessariamente ad affermare che il termine loro concesso deve essere qualificato come un termine decadenziale. In generale, infatti, costituiscono termini di decadenza quelli entro i quali un soggetto deve esercitare un diritto, un potere o una facoltà: una volta scaduti, il potere non può più essere esercitato. In questa prospettiva, la funzione dei termini di decadenza è quella di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici, evitando che determinate situazioni rimangano indefinitamente incerte: l’esigenza di certezza viene soddisfatta imponendo che determinate posizioni soggettive siano definite entro precisi limiti temporali.
Il consiglio di amministrazione della cooperativa deve valutare la legittimità della dichiarazione di recesso e tale valutazione è funzionale all’interesse tanto della cooperativa quanto del socio. Rispetto alla posizione della società, infatti, l’attribuzione agli amministratori della funzione di controllo ha la sua ragion d’essere nella necessità di tutelare l’interesse della cooperativa al raggiungimento dell’oggetto sociale, laddove una (illegittima) contrazione della compagine può esporre l’ente a rischi di crisi finanziarie di maggiori difficoltà nello svolgimento dell’attività. Rispetto alla posizione del socio, viene ad essere tutelato l’interesse del recedente a non restare sine die vincolato alla società, pur avendo manifestato l’intenzione – fondata su presupposti che trovano addentellato in una causa legale o statutaria che quel recesso giustifica – di uscire dalla compagine sociale.
In questa prospettiva, proprio la necessità che il rapporto tra società cooperativa e socio recedente sia definito, con certezza, al più presto giustifica anche l’ulteriore prescrizione contenuta nel Codice Civile, secondo cui il provvedimento di diniego – ma, in realtà, anche il provvedimento di accoglimento – debba essere Immediatamente comunicato al socio.