Procreazione assistita: trascrizione dell’atto di nascita col solo genitore vivo
Chiusa la delicata vicenda relativa ad una coppia. Fatale il tragico destino della donna
Percorso di gestazione per sostituzione: lui porta avanti la procedura, però senza la moglie che, affetta da una grave patologia tumorale, è deceduta dopo avere prestato in origine il proprio consenso. Quest’ultimo dettaglio non è sufficiente, chiariscono i giudici (sentenza numero 7919 del 31 marzo 2026 della Cassazione), per ottenere in Italia la trascrizione dell’atto di nascita che indichi come genitori non solo il padre ma anche la madre, oramai morta da tempo.
Inutili le obiezioni sollevate dall’uomo. A chiudere la delicata questione hanno provveduto i magistrati di Cassazione, riconoscendo legittimità alla posizione assunta dall’ufficiale di stato civile, il quale, ritenendo di non poter riconoscere l’efficacia dell’indicazione di maternità, ha trascritto parzialmente l’atto di nascita con la sola indicazione del padre.
La procedura di gestazione per sostituzione, secondo l’ordinamento del luogo in cui essa è stata avviata in modo del tutto lecito, si articola in una sequenza di atti distinti, destinati a scandire progressivamente il percorso generativo e a definire le condizioni giuridiche del rapporto tra le parti coinvolte. Rilevano in particolar modo due contratti: un primo contratto di servizio per portatrici gestazionali, siglato da entrambi i coniugi, in questo caso, e un secondo contratto di portatrice gestazionale, sottoscritto solo dall’uomo in un momento successivo al decesso della moglie.
La sequenza negoziale che ha preceduto l’impianto dell’embrione della donna gestante è stata composita: solo il primo atto, espressivo dell’intento di condividere un progetto procreativo fondato sulla gestazione per sostituzione, è stato posto in essere con la partecipazione della volontà della donna, subito dopo deceduta. Infatti, pur essendo stata individuata la coppia composta anche dalla madre gestante, non si era ancora perfezionato alcun accordo con la portatrice, intervenuto solo successivamente, né era iniziato il processo di formazione dell’embrione in vitro per mezzo delle tecniche di procreazione assistita, ovvero mediante l’estrazione di gamete maschile (dell’uomo), femminile (di donatrice anonima) e di formazione dell’embrione o degli embrioni da impiantare nella portatrice.
Il consenso prestato dalla donna si è, di conseguenza, limitato al primo atto del programma generativo e non è potuto proseguire. Nessuna decisione irrevocabile rispetto al progetto procreativo condiviso era stata assunta e nessuna assunzione di responsabilità ne era conseguita. Solo nelle fasi successive, l’adesione dell’uomo ha determinato la nascita della minore e, ovviamente, la sua paternità genetica.
La partecipazione della moglie alla complessa operazione sia nella fase negoziale che in quella attuativa, realizzata mediante l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, è stata minima nella prima fase ed assente, a causa dell’intervenuto decesso due anni prima della nascita della minore, nella fase attuativa. Ne consegue che il consenso prestato dalla moglie dell’uomo non può ritenersi idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica.
Condivisibile, quindi, secondo i magistrati di Cassazione, la valutazione compiuta in Appello, laddove, nel considerare l’interesse della minore al riconoscimento dello status richiesto, si è evidenziata la peculiare natura della situazione oggetto di giudizio, profondamente diversa da quelle ipotesi, più frequenti, nelle quali il minore nato mediante gestazione per sostituzione cresce all’interno di un nucleo familiare composto da due figure genitoriali, una biologica e l’altra intenzionale, entrambe concretamente presenti nella sua vita e parimenti riconosciute dal minore come figure di riferimento.
Come correttamente osservato in Appello, la minore è nata circa due anni dopo il decesso della donna e non ha mai avuto alcun contatto con lei, essendo cresciuta sin dalla nascita con il solo padre biologico. La moglie dell’uomo, pertanto, è rimasta sostanzialmente estranea al progetto genitoriale, coltivato dall’uomo con la conclusione dell’accordo vincolante (per l’ordinamento estero) con la portatrice e con l’attuazione mediante formazione in vitro dell’embrione, impianto e nascita della minore. Ne deriva che la trascrizione dell’atto di nascita recante l’indicazione come madre della moglie dell’uomo si tradurrebbe, spiegano i giudici di Cassazione, nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico, mancando la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore.
In tal modo, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.
Esclusa, nella vicenda in esame, la costituzione dello status filiationis in difetto assoluto di un fondamento biologico ovvero di una relazione affettiva concretamente instaurata con il minore o, quantomeno, di un progetto procreativo pervenuto a un grado di compiutezza tale che possa desumersi una volontà genitoriale definita che investa l’iter procreativo nei suoi aspetti costitutivi.