Niente esenzione per l’immobile assegnato alla donna, in sede di separazione, come casa principale
Decisivo l’accatastamento come ufficio o studio privato. Questo dettaglio rende secondario l’uso abitativo dell’immobile

L’immobile accatastato come ufficio o studio privato (categoria A/10), non può, difettando la destinazione abitativa, usufruire delle agevolazioni ‘prima’ casa previste in materia di IMU. E ciò anche, chiariscono i giudici (sentenza del 2 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria del secondo grado del Lazio), se risulta adibito ad abitazione principale ed anche se utilizzata come casa coniugale assegnata in sede di separazione legale. Legittimo, di conseguenza, l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma e con cui è stata richiesta ad una donna l’imposta IMU Respinta la visione proposta dalla donna e centrata soprattutto sull’essere stato l’immobile, pur accatastato come ufficio, destinato all’uso abitativo, anche a seguito del pronunciamento con cui il Tribunale ha dichiarato la separazione di lei dal coniuge e le ha assegnato quell’immobile come casa coniugale, dove fissare anche la residenza dei tre figli. La donna ha ricordato che in materia di IMU è prevista una specifica esenzione per l’ex casa coniugale diversa, distinta e non collegata in alcun modo con l’agevolazione per l’abitazione principale. Secca la replica dei giudici tributari: l’immobile accatastato con categoria A/10 non può usufruire delle agevolazioni prima casa previste in materia di IMU, anche se risulta adibito ad abitazione principale. Ciò perché la categoria di immobili A/10 ha esclusivamente la destinazione uso ufficio. In generale, un immobile accatastato A/10, ovvero come ufficio, può essere scelto da una persona come propria dimora abituale ma viene qui in rilievo unicamente l’impossibilità dell’applicazione dell’aliquota agevolata, trattandosi di un immobile adibito ad ufficio. Tale principio trova dei limiti quando si voglia far valere un diritto quale quello di usufruire di agevolazioni fiscali. In altri termini, il beneficio dell’agevolazione previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi ad immobili di categoria A/10, difettando in essi la destinazione abitativa. L’imposta in esame, infatti, è reale ed ancorata alle risultanze catastali e pertanto non si può considerare abitazione principale un immobile accatastato come ‘ufficio e studio professionali’. Ne discende che ben può l’immobile assegnato alla donna essere utilizzato come principale abitazione, ma ciò non comporta il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali tipologie di immobili. Appare, quindi, necessario che il contribuente si attivi, presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, a far rettificare la destinazione dell’immobile. Tirando le somme, è onere della donna richiedere una modifica della categoria catastale A/10 funzionale ad allinearla all’uso effettivo dell’immobile. Di conseguenza, fino a quando non sarà effettuata tale variazione, non risulta possibile accedere alle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.