Moglie lava il pavimento: marito responsabile per la caduta di un parente
In generale, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo
Moglie all’opera con le pulizie domestiche: il pavimento bagnato tradisce un familiare in visita. Colpevole è comunque il padrone di casa, cioè il marito della donna, pur non essendo stato fisicamente sul ‘luogo del delitto’.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 31165 del 28 novembre 2025 della Cassazione), i quali ridanno vigore alla richiesta di risarcimento – in ballo 50mila euro – avanzata dallo zio nei confronti del nipote.
Necessario un processo bis in Appello per valutare nei dettagli la dinamica dei fatti. In generale, però, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre quattordici anni fa, che dà il ‘la’ al fronte giudiziario è una casa in provincia di Agrigento. Fatale si rivela, per essere precisi, la visita che uno zio fa a casa del nipote.
Chiara la dinamica dei fatti: l’uomo viene invitato dalla moglie del nipote ad entrare in casa, ma, varcata la soglia, scivola sul pavimento bagnato, e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra.
A fronte dell’incidente domestico, lo zio cita in giudizio il nipote, ritenendolo responsabile per quanto capitatogli e avanzando perciò nei suoi confronti una corposa richiesta di risarcimento: in ballo ben 50mila euro.
Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dallo zio nei confronti del nipote non ha alcun fondamento. Soprattutto per una ragione, messa nero su bianco in Appello: il nipote non può essere ritenuto responsabile per la disavventura capitata allo zio, in quanto, al momento dell’incidente, custode del pavimento bagnato era la moglie, che stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.
A censurare la prospettiva adottata dai giudici d’Appello provvede la persona danneggiata, ovviamente, ma provvedono anche i magistrati di Cassazione.
Chiara la tesi proposta dallo zio: illogico, a suo dire, escludere la qualifica di custode in capo al nipote e attribuirla alla moglie di quest’ultimo, poiché, in occasione dell’incidente, la custodia competeva al nipote, sia perché, quale proprietario e possessore, aveva la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile, sia perché era presente al momento del fatto ed aveva il dovere di prevenire situazioni pericolose e avvertire i terzi potenzialmente danneggiati.
Sempre secondo lo zio, poi, è irrilevante la circostanza che il nipote si trovasse al piano inferiore della casa al momento del sinistro, giacché neppure la moglie del nipote si trovava nel luogo dell’incidente, ossia il salone d’ingresso, bensì in cucina.
Queste obiezioni sono condivise in toto dai giudici di Cassazione, i quali richiamano, non a caso, il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, alla luce del Codice Civile, è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa ed il potere dovere di intervento su di essa al fine di controllarla, di eliminare e modificare le situazioni di pericolo che siano insorte. Di conseguenza, trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità del custode si fonda (non su un suo comportamento o una sua attività, ma) sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.
Ragionando in questa ottica, è evidente, secondo i giudici di Cassazione, l’errore compiuto in Appello ritenendo che nella fattispecie in esame facesse difetto in capo al padrone di casa la qualifica di custode dell’immobile, di sua proprietà, per il semplice fatto che questi, in occasione del sinistro, si trovava al piano inferiore della casa e che le pulizie domestiche erano state poste in essere dalla sua coniuge che, secondo i giudici d’Appello, avrebbe così assunto la qualifica di custode, che si trovava sul luogo del sinistro e che, avendo eseguito poco prima le pulizie domestiche, aveva così creato la situazione pericolosa.
Completamente diversa, invece, la prospettiva da adottare, secondo i magistrati di Cassazione.
Alla luce dell’episodio oggetto del processo, ai fini della attribuzione della qualifica di custode non rileva affatto che l’attività di pulizia domestica fosse stata materialmente posta in essere dalla donna, coniuge del nipote posto ‘sotto accusa’ dallo zio, in quanto tale circostanza non ha fatto perdere all’uomo – proprietario e possessore dell’immobile e di tutte le sue strutture (ivi compreso il pavimento), nonché presente nel luogo del sinistro al momento del fatto (benché in altro locale) – la signoria di fatto sull’immobile e, con essa, la qualifica di custode così come prevista dal Codice Civile.
In sostanza, tale signoria di fatto sull’immobile è ordinariamente immanente alla qualità di proprietario e possessore. Salvo il caso che risulti il totale trasferimento del potere di fatto dell’immobile da parte del proprietario possessore in favore di altri e con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo anche solo in parte (ipotesi che, nella specie, non ricorre), tale signoria non cessa ove, in concreto e in particolare, sulla cosa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, chiariscono i giudici di Cassazione.
Necessario, perciò, ora un processo bis in Appello per valutare l’istanza risarcitoria avanzata dallo zio nei confronti del nipote e, anche tenendo presenti i dettagli dell’episodio, ragionare sulla sussistenza o meno del nesso causale tra cosa custodita e sinistro, sull’eventuale ruolo della condotta del leso, sul concorso (ove del tutto esulante dalla sfera di controllo immanente nella signoria del custode proprietario) della condotta di un terzo che abbia connotato la cosa in condizione di dar luogo al sinistro.
Ai giudici d’Appello, infine, dalla Cassazione anche un principio chiarificatore su ruolo e oneri del proprietario dell’immobile: in tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.