Illegittimo consentire ai candidati di apporre il proprio nominativo sui fogli contenenti l’elaborato
In generale, la regola dell’anonimato va estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico-applicative dei candidati

La regola dell’anonimato, sancita con decreto del Presidente della Repubblica del 1994 in relazione alle sole prove scritte dei concorsi pubblici, va estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico-applicative dei candidati, salvi i casi in cui, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, la prova pratica sia de facto insuscettibile di anonimizzazione e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova pratica, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta, contatto che rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando. Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 100 del 14 febbraio 2025 del Tar Marche), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da alcuni soggetti che hanno preso parte al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito nel 2023 dal Ministero dell’Istruzione, non hanno superato le prove concorsuali, non sono risultati quindi inclusi nella graduatoria dei vincitori e hanno agito a tutela del loro interesse alla ripetizione delle prove medesime, denunciandone la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato, soprattutto per quanto attiene allo svolgimento della prova pratica, che, hanno osservato, è stata eseguita in modalità scritta e con l’apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati. Proprio analizzando la specifica vicenda, i magistrati hanno tratto, però, un principio ulteriore, secondo cui è illegittima la procedura concorsuale che, in contrasto con la regola dell’anonimato, consenta ai candidati, in sede di prova pratica espletata attraverso la redazione di un testo scritto, di apporre il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato, a ciò ostando i principi di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa discendenti dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per questo, è stato accolto il ricorso ed è stato annullato il concorso per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, e, di conseguenza, è stata disposta la rinnovazione della prova pratica della procedura ed è stato ordinato il rifacimento della graduatoria a partire dall’anno scolastico successivo a quello in corso, tenuto conto della immissione in ruolo dei vincitori del concorso e dell’esigenza di consentire la prosecuzione delle attività didattiche. Ad arricchire il quadro, poi, la previsione, a partire da giugno 2023, della redazione di elaborati in modalità digitale. A questo proposito, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale. Di conseguenza, rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta deve essere disciplinata specificatamente dall’ente che ha da indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione. A margine, poi, i giudici aggiungono un’ulteriore importante considerazione: la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto, capacità che essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste.