Eccesso di velocità: legittimo l’utilizzo di autovelox mobili con contestazione differita

Irrilevante l’assenza di decreto prefettizio autorizzativo. Discorso diverso, invece, per l’accertamento mediante dispositivi fissi non presidiati

Eccesso di velocità: legittimo l’utilizzo di autovelox mobili con contestazione differita

In materia di violazioni del Codice della strada, è legittimo l’utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili di rilevamento della velocità, gestite direttamente dagli organi di Polizia stradale, su qualsiasi tipologia di strada, anche in assenza di decreto prefettizio autorizzativo e con contestazione differita. Ciò perché tale fattispecie si distingue dall’accertamento mediante dispositivi fissi non presidiati, per i quali è invece necessaria, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, la preventiva individuazione dei tratti stradali con decreto prefettizio, che deve essere espressamente menzionato nel verbale di contestazione. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 412 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno reso definitivo il verbale a carico di un automobilista beccato in eccesso di velocità e hanno ritenuto legittimo l’operato della Polizia municipale, avendo gli agenti non provveduto all’immediata contestazione, in quanto l’infrazione era stata rilevata tramite autovelox mobile, regolarmente presidiato, su strada urbana, e avendo poi provveduto tramite raccomandata alla notifica del verbale di contestazione. Per meglio inquadrare la questione, i giudici richiamano il Codice della strada e ricordano che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Allo stesso tempo, sono individuati i casi in cui è ammessa la contestazione differita, come, ad esempio, quando l’accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Tornando all’episodio oggetto del processo, per i giudici la contestazione differita è da catalogare come legittima, poiché, a monte, la Polizia municipale era abilitata ad effettuare il controllo della velocità mediante autovelox, con rilevamento mobile sul tratto di strada extraurbana secondaria su cui l’infrazione è stata accertata, e, poi, in ragione della verifica in presenza, dopo il passaggio dei mezzi, del superamento dei limiti di velocità.

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