Eccesso di velocità: legittimo l’utilizzo di autovelox mobili con contestazione differita
Irrilevante l’assenza di decreto prefettizio autorizzativo. Discorso diverso, invece, per l’accertamento mediante dispositivi fissi non presidiati

In materia di violazioni del Codice della strada, è legittimo l’utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili di rilevamento della velocità, gestite direttamente dagli organi di Polizia stradale, su qualsiasi tipologia di strada, anche in assenza di decreto prefettizio autorizzativo e con contestazione differita. Ciò perché tale fattispecie si distingue dall’accertamento mediante dispositivi fissi non presidiati, per i quali è invece necessaria, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, la preventiva individuazione dei tratti stradali con decreto prefettizio, che deve essere espressamente menzionato nel verbale di contestazione. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 412 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno reso definitivo il verbale a carico di un automobilista beccato in eccesso di velocità e hanno ritenuto legittimo l’operato della Polizia municipale, avendo gli agenti non provveduto all’immediata contestazione, in quanto l’infrazione era stata rilevata tramite autovelox mobile, regolarmente presidiato, su strada urbana, e avendo poi provveduto tramite raccomandata alla notifica del verbale di contestazione. Per meglio inquadrare la questione, i giudici richiamano il Codice della strada e ricordano che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Allo stesso tempo, sono individuati i casi in cui è ammessa la contestazione differita, come, ad esempio, quando l’accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Tornando all’episodio oggetto del processo, per i giudici la contestazione differita è da catalogare come legittima, poiché, a monte, la Polizia municipale era abilitata ad effettuare il controllo della velocità mediante autovelox, con rilevamento mobile sul tratto di strada extraurbana secondaria su cui l’infrazione è stata accertata, e, poi, in ragione della verifica in presenza, dopo il passaggio dei mezzi, del superamento dei limiti di velocità.