Cartella di pagamento: come provare la avvenuta notificazione a mezzo ‘PEC’
Sufficiente la notifica in formato ‘.pdf’, sempre col protocollo di trasmissione mediante ‘PEC’
Le modalità per dare la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo ‘PEC’ di una cartella di pagamento (o di un avviso di addebito) non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari. Pertanto, non è richiesto il deposito del file di notificazione (cioè la ‘ricevuta di avvenuta consegna’ in formato ‘.eml’ o ‘.msg’).
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 28297 del 24 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, accogliendo le obiezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, definiscono sufficiente la notifica in formato ‘.pdf’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante ‘PEC’ è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.
In generale, la notificazione di una cartella esattoriale (o di un avviso di pagamento) è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dal corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Più nello specifico, la notifica della cartella di pagamento a mezzo ‘PEC’ in formato ‘.pdf’ è valida, non essendo necessario adottare il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante ‘PEC’ è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.