Autorizzazione assembleare non necessaria se l’opera non lede il decoro dello stabile

Nel caso specifico, non può ritenersi che l’opera possa essere ‘censurata’, non essendo stata fornita prova che essa sia idonea ad incidere negativamente su di una parte comune condominiale o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell’edificio

Autorizzazione assembleare non necessaria se l’opera non lede il decoro dello stabile

Salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente, il proprietario di un appartamento che voglia installare una pergotenda o una tenda dal balcone non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea o all’amministratore, la quale si rende solo opportuna, in via preventiva, al fine di evitare eventuali azioni dirette alla rimozione per violazione del decoro architettonico dell’edificio. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 18 febbraio 2025 del Tribunale di Foggia), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla realizzazione di una pergotenda. Codice Civile alla mano, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il singolo condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Nella vicenda in esame, però, l’installazione della pergotenda, trattandosi di un manufatto costituito da elementi leggeri di sezione esigua, coperti da teli anche retrattili che possono essere rimossi senza alcun intervento demolitivo, non può in alcun modo essere ostacolata perché non incidente sul decoro architettonico né sulla stabilità dell’edificio. Quanto alla presunta privazione della luce che subiscono le parti comuni attraverso la finestra posta nelle adiacenze della realizzanda pergotenda, sembra, osservano i giudici, che le foto dimostrino che l’incidenza del manufatto sia davvero irrilevante. Inutile, quindi, l’opposizione all’installazione della pergotenda, opposizione legittima solo in caso di violazione a disposizioni previste nel regolamento condominiale o in caso di alterazione al decoro architettonico dello stabile, mentre in questo caso non può ritenersi che l’opera possa essere ‘censurata’, non essendo stata fornita prova che essa sia idonea ad incidere negativamente su di una parte comune condominiale o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell’edificio.

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